Sez. 2, Sentenza n. 36037 del 06/07/2011 Ud. (dep. 05/10/2011) Rv. 251073 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Riparazione del danno - Mancata accettazione del risarcimento dalla parte offesa - Offerta reale - Necessità.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
La configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. implica, nel caso che la persona offesa del reato non abbia voluto accettare il risarcimento, che il colpevole faccia offerta reale nei modi stabiliti dagli art. 1209 e ss. cod. civ., e cioè che questa sia stata seguita dal relativo deposito o atto equipollente, sicché la somma sia a completa disposizione della persona offesa e successivamente il giudice possa valutare adeguatezza e tempestività dell'offerta, al fine di accertare l'effettiva resipiscenza del reo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Civ. art. 1209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)