Sez. 5, Sentenza n. 402 del 02/03/1970 Ud. (dep. 27/07/1970) Rv. 115040 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - FALSITA IN ATTI -IN COPPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - IN CERTIFICATI -IN GENERE - CERTIFICATI ED ATTESTATI - NOZIONE - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - FALSITA IN ATTI -IN COPPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - IN CERTIFICATI -IN GENERE - CERTIFICATI ED ATTESTATI - NOZIONE - DIFFERENZE.*
L'attestato si distingue dal certificato perche il primo e un documento derivato o di secondo grado, nel quale il pubblico ufficiale dichiara l'esistenza di situazioni giuridicamente rilevanti, desunte da altri Atti non costituisce, quindi, la prova di determinati fatti o negozi giuridici, ma ha la funzione di documentare l'esistenza di altri Atti pubblici, ai quali fa riferimento il secondo invece, e una attestazione originale di verita o di scienza, indipendentemente da altri Atti pubblici ed avente una efficacia meramente dichiarativa, con la quale il pubblico ufficiale attesta l'esistenza di un fatto o le modalita del fatto stesso ovvero esprime il suo parere od il suo apprezzamento in ordine ad una determinata situazione. (V 113887, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)