Sez. 5, Sentenza n. 8119 del 06/03/1978 Ud. (dep. 22/06/1978) Rv. 139432 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - A COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CERTIFICATI ED ATTESTATI - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - A COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CERTIFICATI ED ATTESTATI - DIFFERENZA.*
La differenza tra certificati ed attestati, previsti rispettivamente negli artt 477 e 478, comma terzo, cod pen, non dipende dal carattere originale ed autonomo dei primi e derivato dei secondi. Infatti anche i certificati, riferendosi a situazioni giuridiche gia costituite e non rappresentando la documentazione di attivita compiute dal pubblico ufficiale o di fatti avvenuti in sua presenza, possono avere carattere indiretto o di secondo grado. L'unico elemento distintivo dell'attestato rispetto al certificato e nel riferimento (sommario o sintetico) del primo al contenuto di altri Atti e quindi ai fatti giuridici relativi, con funzione innegabilmente probatoria, assolta ugualmente nel certificato ma in relazione a fatti o a situazioni risultanti aliunde al pubblico ufficiale, anche attraverso una sua eventuale attivita di accertamento. (V mass n 119442; (V mass n 115042; (V mass n 115041; (V mass n 115040; (V mass n 113887; (V mass n 104487).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)