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Sez. 3, Sentenza n. 15809 del 28/07/2005 (Rv. 583231 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Perfezionamento per il notificante - Momento determinante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Rilevanza - Criteri di valutazione discrezionali e soggettivi del giudice - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2005-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583231-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 28 del 23 gennaio 2004, costituisce principio ormai recepito nell'ordinamento processuale civile che la notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, senza che possa ritenersi attribuito al giudice un potere, assolutamente discrezionale, di verificare, di volta in volta, se il piego sia stato consegnato, o meno, all'ufficiale giudiziario, in termini tali da rendere concretamente possibile il perfezionamento dell'iter notificatorio nel termine di legge. Pertanto, la verifica, in concreto, del rispetto di termini perentori, quali quelli per la proposizione di impugnazioni, deve ritenersi rimessa a criteri obiettivi - come, per l'appunto, quello della consegna del plico all'ufficiale giudiziario - , senza che possano operare valutazioni discrezionali e soggettive del giudicante o del destinatario dell'atto notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)