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Sez. 2, Sentenza n. 5853 del 16/03/2006 (Rv. 586419 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | In genere.
Stato
decisa il 2006-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586419-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In considerazione dell'effetto retroattivo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale comporta che - fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub iudice" - la conformità dell'atto al modello legale debba essere verificata tenendo conto della modificazione della disposizione legislativa conseguente alla pronuncia di illegittimità indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto, l'unico limite essendo costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito; pertanto, a seguito della (successiva) sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4 3° comma della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, deve ritenersi tempestiva la notificazione del ricorso per cassazione che (mancando la prova della precedente consegna all'ufficiale giudiziario) sia stato spedito a mezzo posta in data anteriore al decorso del termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., essendo in proposito irrilevante che la ricezione da parte del destinatario sia avvenuta successivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)