Sez. U, Sentenza n. 3810 del 25/11/1974 (Rv. 372338 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - POSIZIONE SOGGETTIVA DEI PROFESSIONISTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.*
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE - POSIZIONE SOGGETTIVA DEI PROFESSIONISTI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.*
I soggetti sottoposti a procedimento disciplinare (nella specie, istaurato da un consiglio dell' ordine degli avvocati e procuratori) sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo a non subire sanzioni che non siano comminate dall'ordinamento disciplinare ed al di fuori dei casi previsti dalle norme di tale ordinamento. La potesta disciplinare e, infatti, contenuta entro limiti precisi per quanto attiene sia all'individuazione dei precetti deontologici, i quali, anche se inespressi o espressi in Forma generale, sono obbiettivamente rilevabili dalla coscienza sociale e dall'etica professionale in un dato momento storico, sia al riscontro del concreto avveramento della fattispecie prevista da tali precetti ed all'applicazione della sanzione.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)