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Sez. U, Sentenza n. 762 del 23/01/2002 (Rv. 551791 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Ordine professionale - Fissazione di norme deontologiche - Potere - Sussistenza - Sanzione disciplinare - Ricorso per cassazione - Censura per violazione di legge - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551791-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

L'accertamento della non conformità delle condotte degli iscritti a ordini professionali (nella specie degli avvocati) ai canoni di dignità e decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, che hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di sanzioni disciplinari; l'autonomia degli ordini rende inammissibile la censura di violazione di legge avverso la decisione resa in sede di impugnazione dal Consiglio Nazionale Forense.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 40, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)