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Sez. L, Sentenza n. 7778 del 21/10/1987 (Rv. 455616 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - SCATTATA DOPO IL 31 GENNAIO 1977 - COMPATIBILITÀ AI FINI DELL'INDENNITÀ D'ANZIANITÀ - ESCLUSIONE - QUOTE D'INCREMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ DOVUTE ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455616-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - SCATTATA DOPO IL 31 GENNAIO 1977 - COMPATIBILITÀ AI FINI DELL'INDENNITÀ D'ANZIANITÀ - ESCLUSIONE - QUOTE D'INCREMENTO DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ DOVUTE ALLE VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA - INCLUSIONE NELLA BASE DI CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*

Alla stregua di un'unitaria lettura delle Disposizioni dell'art. 1, secondo comma, ultima parte, e dell'art. 2, primo comma, periodi secondo e terzo, del d.l. dell'1 febbraio 1977 n. 12 (concernente norme per l'indennità di contingenza e convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977 n. 91), l'indennità di contingenza scattata dopo il 31 gennaio 1977 non è computabile, né di per sè né in quanto incidente su altri istituti retributivi (come, nella specie, l'indennità di turno), ai fini dell'indennità di anzianità e dalla base di calcolo di questa vanno altresì escluse le quote di incremento degli scatti di anzianità, maturati dopo il 31 gennaio 1977, dovute alle variazioni del costo della vita. (V 6508/85, mass n 443583; (V 677/85, mass n 438880; (V 3102/84, mass n 435142; (V 475/84, mass n 432708; (V 6442/81, mass n 417261).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)