Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022 (Rv. 665971 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Fattura commerciale - Efficacia probatoria - Portata e limiti - Conseguenze in tema di determinazione della competenza ex art. 1182, comma 3 c.c.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI
La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art. 1182, comma 3 c.c., sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura.
Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 2710
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)