Sez. 2, Ordinanza n. 22401 del 29/11/2004 (Rv. 578639 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Efficacia probatoria - Portata e limiti - Conseguenze in tema di determinazione della competenza ex art. 1182 Comma terzo cod. civ.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI
La fattura è un mero documento contabile che può, giusta disposto dell'art.2710 cod. civ., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale. Di qui, la sua assoluta inidoneità a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fondi la declaratoria di competenza per territorio ex art.1182 Comma terzo cod.civ.sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile (esclusivamente) dall'esistenza di una fattura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)