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Sez. 3, Sentenza n. 3010 del 02/12/1997 Ud. (dep. 11/03/1998) Rv. 210287 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 1 sexies legge 8 agosto 1985 n. 431 - attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. - Applicabilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1997-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210287-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. concerne soltanto i delitti e pertanto non è applicabile alle contravvenzioni. In particolare non è applicabile al reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431, che oltretutto è un reato di pericolo e non di danno.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)