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Sez. 3, Sentenza n. 14290 del 28/02/2002 Ud. (dep. 15/04/2002) Rv. 221571 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione edilizia abusiva - Sentenza di condanna - Attenuante del danno di particolare tenuità - Concedibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221571-01

EDILIZIA - IN GENERE

Con la sentenza di condanna per reati urbanistici o edilizi non è concedibile la attenuante del danno di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen., atteso che detta attenuante è applicabile solo ai delitti e non anche ai reati ambientali aventi natura contravvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)