Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12396 del 24/06/2020 (Rv. 658219 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Concessione - Clausola di competenza territoriale esclusiva stipulata tra concedente e concessionario - Cessione di ramo d'azienda del concedente - Subentro del cessionario nel contratto - Conseguenze - Riferimento della clausola alla sede del cessionario - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
In caso di cessione del contratto di concessione per effetto di alienazione di ramo d'azienda, la clausola derogatoria della competenza territoriale - che individua il foro esclusivamente competente nel luogo dove ha sede il concedente al momento dell'introduzione del giudizio - deve intendersi riferita alla diversa sede legale del contraente subentrato, trattandosi di rinvio mobile finalizzato alla conservazione dell'originario equilibrio negoziale. (Nella specie, riguardante un contratto di concessione e fornitura di carburante ad un'area di servizio, la S.C. ha individuato la competenza territoriale nel luogo in cui il cessionario del contratto, subentrato al concedente, aveva sede al momento dell'inizio della controversia, in quanto i riferimenti testuali alla denominazione del contraente originario avevano una valenza meramente identificativa della parte contrattuale concedente e fornitrice).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1409
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)