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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28490 del 29/11/2017 (Rv. 647177 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Cessione del credito - Clausola di competenza territoriale esclusiva stipulata tra cedente e ceduto - Opponibilità al cessionario - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647177-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva è opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore; essa pertanto prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1409

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)