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Sez. 3, Sentenza n. 2769 del 18/01/1983 Ud. (dep. 31/03/1983) Rv. 158197 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - TITOLI DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE - TENTATIVO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158197-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - TITOLI DI CREDITO - ILLECITA ESPORTAZIONE - TENTATIVO - ESTREMI.*

L'elemento soggettivo del reato di illecita tentata esportazione di titolo di credito è integrato dalla consapevolezza, da parte del soggetto che si accinga a varcare la frontiera del territorio nazionale, di detenere un documento formalmente ed obiettivamente qualificabile come assegno bancario e dalla volontà idoneamente e non equivocamente estrinsecata di occultarne la detenzione in Sede d'ispezione doganale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)