Sez. 3, Sentenza n. 7456 del 16/05/1983 Ud. (dep. 14/09/1983) Rv. 160199 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ESPORTAZIONE ABUSIVA - DOLO GENERICO - SUFFICIENZA.*
Il dolo del reato di esportazione di valuta e titoli azionari o di credito senza autorizzazione amministrativa consiste nel cosciente e volontario trasferimento oltre confine di valuta e titoli di credito od altri mezzi di pagamento senza le prescritte autorizzazioni e prescinde del tutto dalla "specifica intenzione" dell'agente, quanto alla effettiva destinazione da dare alla valuta, ai titoli ed agli altri mezzi di pagamento. (Conf mass n 158766; (Conf mass n 158522; (Conf mass n 158217; (Conf mass n 158197; (Conf mass n 158110; (Conf mass n 155704; (Conf mass n 153962; (Conf mass n 153288).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST., Legge 08/10/1976 num. 689 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1976 num. 863 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)