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Sez. 2, Sentenza n. 3909 del 06/12/1969 (Rv. 344314 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - CAUSE DI INTERRUZIONE O DI SOSPENSIONE NON DEDOTTE DALLE PARTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE IN RELAZIONE AL COD CIV ABROGATO.*
Stato
decisa il 1969-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344314-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - CAUSE DI INTERRUZIONE O DI SOSPENSIONE NON DEDOTTE DALLE PARTI - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ANCHE IN RELAZIONE AL COD CIV ABROGATO.*

Anche in riferimento al codice abrogato deve ritenersi che il giudice non puo rilevare d'ufficio le cause di interruzione e sospensione della prescrizione non opposte dalle parti, consistendo dette cause in elementi di fatto, che spetta solo all'interessato dedurre come cause produttive di quel determinato effetto giuridico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)