Sez. 3, Sentenza n. 1344 del 11/05/1971 (Rv. 351563 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - CAUSE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - CAUSE - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONE.*
Le cause di sospensione della prescrizione, non opposte dalle parti, neppure possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, consistendo esse in elementi di fatto che spetta solo all'interessato di dedurre come cause produttive di quel determinato effetto giuridico. (V 3909'69, mass n 344314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)