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Sez. 2, Sentenza n. 4273 del 08/05/1996 (Rv. 497470 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE | Suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Costruzione realizzata durante il matrimonio in regime di comunione legale - Proprietà comune ex art. 177 comma primo lett. a) cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497470-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - IN GENERE - ESCLUSIONE

Il principio generale dell'accessione (art. 934 cod. civ.), in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale fra coniugi. Pertanto, la costruzione realizzata durante il matrimonio, in regime di comunione legale, sul suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi non può formare oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 comma primo lett. a) cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)