Sez. 2, Sentenza n. 2610 del 20/03/1999 (Rv. 524363 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Domanda di demolizione di manufatti su immobile in comunione tra coniugi - Proposizione nei confronti di entrambi - Necessità - Mancata risultanza del regime legale e del coniuge dalla trascrizione del titolo di acquisto - Irrilevanza - Fondamento - Azione reale - Configurabilità - Conseguenze - Violazione del contraddittorio - Rilevabilità per la prima volta in Cassazione - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
La domanda di demolizione di corpi di fabbrica abusivamente costruiti su un immobile acquistato da coniugi in regime di comunione legale, deve esser proposta nei confronti di entrambi, litisconsorti necessarii, ancorché non risultino dalla nota trascritta nei registri immobiliari né detto regime, né l'esistenza del coniuge, non trattandosi di questione concernente la circolazione dei beni e l'anteriorità dei titoli, bensì di azione reale, che prescinde perciò dall'individuazione dell'autore materiale dei lamentati abusi edilizi. La eventuale violazione del contraddittorio è deducibile anche per la prima volta in sede di legittimità, se risultante dagli atti e non preclusa dal giudicato sulla questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)