Sez. L, Sentenza n. 1167 del 24/02/1982 (Rv. 419044 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - ESTREMI.*
Il precetto di cui all'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. - per il quale il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti, la cui cognizione è necessaria per la decisione delle questioni di diritto proposte, senza che occorra, a tal fine, fare riferimento ad altre fonti - è soddisfatto qualora dal complesso del ricorso sia agevole desumere gli elementi essenziali per la comprensione delle censure formulate nei riguardi della sentenza impugnata. (Conf 1454/81, mass n 412106; (Conf 92/80, mass n 403466).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)