Sez. 2, Sentenza n. 1454 del 16/03/1981 (Rv. 412106 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - REQUISITI.*
Poiche il ricorso per Cassazione deve contenere, ai sensi dell'art 366, n 3, cod proc civ, l'esposizione chiara e completa, ancorche sommaria, dei fatti di causa, e necessario - ai fini del soddisfacimento di tale prescrizione - che il ricorrente offra, sia pure non necessariamente in una apposita premessa, ma almeno nella parte destinata all'esposizione dei motivi, l'enunciazione dei fatti essenziali che hanno originato la controversia, nonche delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato; con la conseguenza che esso e inammissibile ove il ricorrente si sia limitato a far riferimento all'esposizione contenuta in precedenti scritture, rimettendo ad una indagine, da espletarsi all'uopo dalla Corte di Cassazione, la conoscenza dei suddetti elementi di fatto. (Conf 1014/80, mass n 404468; (Conf 623/80, mass n 404018, sulla seconda parte; (Conf 92/80, mass n 403466; (Conf 3566/76, mass n 382321, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)