Sez. 1, Sentenza n. 6628 del 01/12/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215230 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza riproduttiva di altra già definita - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il principio della preclusione processuale trova applicazione anche nel procedimento di sorveglianza, in forza dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 678 stesso codice, che sancisce l'inammissibilità della successiva istanza, se fondata sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto di quella precedente, già dichiarata inammissibile ovvero rigettata con provvedimento non impugnato e perciò divenuto definitivo. (Fattispecie relativa alla mera riproposizione di istanza di liberazione anticipata già dichiarata inammissibile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)