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Sez. 1, Sentenza n. 6112 del 20/12/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200250 - 01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere | Principio del "ne bis in idem" - Operatività.
Stato
decisa il 1994-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200250-01

Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere

Per espressa disposizione dell'art. 666 cod. proc. pen. anche nel procedimento di sorveglianza vige, per motivi di economia processuale, il principio del "ne bis in idem". La decisione di un'istanza, con provvedimento inoppugnabile, o per il quale siano esauriti i gravami consentiti, acquista la caratteristica dell'immodificabilità nel senso che, pur non costituendo cosa giudicata, porta seco il limite negativo della preclusione, a meno che siano cambiate, nel tempo trascorso tra le due istanze, le circostanze di fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)