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Sez. L, Sentenza n. 1355 del 05/03/1982 (Rv. 419194 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO AUTONOMO - DISCIPLINA EX ART. 334 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419194-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - RICORSO AUTONOMO - DISCIPLINA EX ART. 334 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il ricorso incidentale, se diretto contro capi della sentenza impugnata non investiti di censura con il ricorso principale, è del tutto indipendente da quest'ultimo ed ha natura di ricorso autonomo, con la conseguenza che non è soggetto alla disciplina stabilita dall'art. 334 cod. proc. civ. per le impugnazioni incidentali tardive, ma dev'essere proposto, a pena di inammissibilità, entro i termini ordinari di cui agli artt. 325 e segg. cod. proc. civ. (Conf 1707/77, mass n 381421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)