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Sez. 1, Sentenza n. 4310 del 01/08/1995 Cc. (dep. 08/08/1995) Rv. 202196 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di commissione di reati della stessa specie - Ipotesi di delitto contro la pubblica amministrazione - Dismissione della carica - Superamento della prognosi reiterativa - Esclusione - Limiti - Fattispecie di rinuncia a carico pubblica omologa.
Stato
decisa il 1995-08-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202196-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

Ai fini della formulazione del giudizio prognostico di pericolosità sociale, ex art. 274 lettera c) cod, proc. pen., la la inconcludenza della dismissione della carica pubblica da parte del soggetto nei confronti del quale sono condotte le indagini, nella immodificata realtà fattuale occasione del reato, non può essere spinta sino alla immotivata svalutazione del rifiuto di assumere una carica gestionale pubblica (nel caso, di commissario di una USL) facendo leva sulla scusante addotta per declinare l'incarico (nella specie: motivi di famiglia), dato che una tale condotta può costituire un positivo elemento di contrasto alla presunzione di reiterazione estraibile dalla pregressa commissione di fatti illeciti. Ne segue che al giudice, in una tale situazione, ai fini di cui in premessa, spetta il dovere di saggiare, fornendo adeguato supporto razionale, se la decisione declinatoria del nuovo incarico gestionale, al di là della formale motivazione addotta, non rappresenti l'esteriorizzazione di una volontà di estraniarsi dall'ambiente nel quale i fatti investigati maturarono. (Fattispecie di vice presidente del Comitato di gestione di una U.S.L. indagato per fatti corruttivi assuntamente commessi nell'espletamento di tale funzione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)