Sez. 2, Sentenza n. 1788 del 07/03/1997 Cc. (dep. 03/07/1997) Rv. 208365 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione dell'attività criminosa - Mera incensuratezza ovvero intervenuta decadenza dall'ufficio pubblico che ha consentito la commissione del reato - Rilevanza - Esclusione - Presunzione di pericolosità per i delitti di stampo mafioso - Superabilità - Prova positiva della cessazione del vincolo associativo - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di applicazione delle misure cautelari personali, deve escludersi che il generico stato di incensuratezza o la intervenuta cessazione dall'ufficio pubblico attraverso cui si è realizzata l'attività criminosa siano di per sè preclusive della configurabilità dell'esigenza di prevenire la reiterazione del reato (art. 274, lett. c, cod. proc. pen.); e ciò tanto più nelle ipotesi di delitti di stampo mafioso in relazione ai quali sussiste la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., la quale può essere vinta solo con la dimostrazione in positivo - attraverso prove logiche o rappresentative - che ogni legame con l'organizzazione malavitosa è stato definitivamente ed irreversibilmente troncato, non essendo a tal fine sufficiente la mera assenza di elementi che inducono a ritenere la persistenza del vincolo associativo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)