Sez. 2, Sentenza n. 974 del 12/05/1962 (Rv. 251601 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - RIMBORSO ECCEDENZE CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - AUTONOMIA RISPETTO ALL'OBBLIGAZIONE DI RIMBORSO DA PARTE DELL'INPS DEGLI ASSEGNI ANTICIPATI AL PRESTATORE DI LAVORO - COMPENSAZIONE - PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - TERMINE - DECORRENZA*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - RIMBORSO ECCEDENZE CONTRIBUTI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - AUTONOMIA RISPETTO ALL'OBBLIGAZIONE DI RIMBORSO DA PARTE DELL'INPS DEGLI ASSEGNI ANTICIPATI AL PRESTATORE DI LAVORO - COMPENSAZIONE - PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - TERMINE - DECORRENZA*
L'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere all' istituto di previdenza sociale i contributi per gli assegni familiari, la quale sussiste ex lege in rapporto a ciascun prestatore di lavoro, non ha un contenuto generico ed indeterminato ed una portata potenziale, ma ha per oggetto una prestazione pecuniaria, la cui entita e tassativamente fissata dalla legge con riferimento all'ammontare della retribuzione lorda e sulla base di percentuali stabilite in apposite tabelle (art 13 del RD 17 giugno 1937 n 1043 corrispondente agli artt 27 e 33 del tu 30 maggio 1955 n 797). Tale obbligazione ha una propria autonomia giuridica rispetto all'obbligazione dell' istituto di rimborsare al datore di lavoro l'importo degli assegni da esso anticipati ai dipendenti. Le due contrapposte obbligazioni, pur coordinandosi ad un unico complesso rapporto giuridico, sono dalla legge contemplate distintamente. L'Obbligo a carico del datore di lavoro non sussiste solo nell'ipotesi di eccedenza dell'importo dei contributi rispetto agli assegni da lui erogati e non ha per oggetto soltanto la detta differenza. Data la autonomia delle due reciproche obbligazioni del datore di lavoro e dell' istituto, il sistema di conguaglio previsto dalla legge (artt 37 e 38 RD n 1043 del 1937, e artt 42 e 43 tu n 797 del 1955) non ha altro scopo se non quello di favorire il regolamento e la periodica liquidazione delle mutue ragioni creditorie, attraverso il ricorso all' istituto della compensazione legale, fino alla concorrente quantita, delle ragioni stesse. Poiche alla compensazione si fa luogo alla scadenza di ciascun periodo di paga, ed il versamento all' istituto del maggiore importo dei contributi rispetto a quello degli assegni deve essere eseguito entro dieci giorni da tale scadenza, deve ritenersi che, secondo il fondamentale criterio informatore della legge, questa data segna il momento in cui anche l'obbligazione del datore di lavoro deve considerarsi esigibile e deve essere adempiuta, e quindi anche il momento dal quale, ai sensi dell'art 17, comincia a decorrere il termine di prescrizione, in quanto e insita nella stessa ratio della legge l'esigenza che il versamento dei contributi sia eseguito entro quella data anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia anticipato alcuna somma per assegni ed esuli percio la possibilita di procedere ad un conguaglio. (V 3479/58, 1196/58).*
Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 33, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 42, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 43, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)