Sez. L, Sentenza n. 4965 del 21/08/1981 (Rv. 415740 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CONGUAGLIO TRA CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS ED ASSEGNI ANTICIPATI DAL DATORE DI LAVORO - DISCIPLINA - CONGUAGLIO RELATIVO A RAGIONI CREDITORIE RIFERENTESI AD UN PERIODO SUPERIORE AL PERIODO BASE MENSILE PREVISTO DALLA LEGGE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CONGUAGLIO TRA CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS ED ASSEGNI ANTICIPATI DAL DATORE DI LAVORO - DISCIPLINA - CONGUAGLIO RELATIVO A RAGIONI CREDITORIE RIFERENTESI AD UN PERIODO SUPERIORE AL PERIODO BASE MENSILE PREVISTO DALLA LEGGE - INAMMISSIBILITÀ.*
Poiché per gli artt. 42 e 43 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, il conguaglio fra contributi dovuti all'INPS dal datore di lavoro ed assegni da costui anticipati per conto dell'istituto trova applicabilità esclusivamente periodica, cioè, mese per mese, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del mese cui si riferisce ciascun periodo di paga, non è possibile compensare (o conguagliare) le reciproche ragioni creditorie dell'INPS e dello imprenditore tutte le volte che le stesse facciano riferimento, nel loro complesso, ad un periodo superiore al periodo base mensile previsto dalla legge. Pertanto, qualora il datore di lavoro, successivamente ad un dato periodo di omissione contributiva, abbia effettuato il versamento di acconti, o sia divenuto creditore, a seguito delle operazioni contabili di conguaglio riferite ad altra diversa e distinta mensilità, il suo complessivo debito residuo si determinerà nel modo seguente: l'importo originario dei contributi omessi o tardivamente versati verrà maggiorato dello importo originario delle sanzioni civili e dalla somma di detti importi sarà detratto il totale degli acconti ricevuti dall'INPS oppure dei saldi passivi riferiti ad altra mensilità, previa l'accertata loro regolarità. (V. 179/72, mass. N. 355962; (V. 2417/63, mass. N. 263725; (V. 974/62, mass. N. 251601).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)