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Sez. L, Sentenza n. 128 del 09/01/1992 (Rv. 475241 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - In genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) | Identificazione della persona dell'attore attraverso i relativi elementi idonei - Compito esclusivo del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475241-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - In genere (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato)

L'indagine circa l'individuabilità, nell'atto introduttivo del giudizio, di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona dell'attore ed a fare escludere la sussistenza di quell' assoluta incertezza al riguardo, la quale determina nullità ex art. 164 cod. proc. civ., è istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 164 CORTE COST., Cod. Civ. art. 360, Cod. Civ. art. 414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)