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Sez. 3, Sentenza n. 9786 del 12/05/1995 Ud. (dep. 22/09/1995) Rv. 202948 - 01

Edilizia - Costruzione edilizia | Abusiva - Terreno acquistato in comproprietà - Suddiviso di fatto tra gli imputati - Rilevanza degli accordi interni tra i comproprietari - Sussistenza sotto il profilo penalistico - Ragione.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202948-01

Edilizia - Costruzione edilizia

In tema di costruzione abusiva, nel caso in cui il terreno acquistato in comproprietà dagli imputati sia stato di fatto suddiviso fra gli stessi, non è giuridicamente corretto negare rilevanza a questi accordi interni tra i comproprietari: essi sono irrilevanti sotto il profilo civilistico per difetto della forma scritta ex art. 1350 cod. civ., ma non possono dirsi ininfluenti sotto il profilo penalistico al fine di accertare il concorso materiale e morale di un comproprietario nell'abuso edilizio commesso dall'altro proprietario nell'area di sua spettanza convenzionale. Ai fini penali, infatti, spetta al titolare dell'azione penale dimostrare - senza ricorrere a inversioni dell'onere probatorio - che il concorrente nel reato proprio abbia concretamente portato il suo contributo causale, o doloso o colposo. Nei casi in cui venga in rilievo la colpa, questa deve essere dimostrata anche giuridicamente: nel senso che, se si ipotizza una negligenza dell'"extraneus", deve essere anche indicato il dovere specifico di diligenza che si assume violato; e quando l'"extraneus" nel reato proprio dell'illecito urbanistico - edilizio è il proprietario (o il comproprietario) non esiste un suo specifico dovere di vigilanza o di diligenza normativamente fondato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1986 num. 47 art. 20 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)