Sez. F, Sentenza n. 35537 del 28/08/2003 Ud. (dep. 16/09/2003) Rv. 228295 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Proprietario del fondo - Responsabilità - Condizioni e limiti - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde, per il proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)