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Sez. 3, Ordinanza n. 18497 del 08/06/2026 (Rv. 679034-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Sentenza redatta in formato digitale - Pubblicazione - Art. 133 c.p.c. nella formulazione modificata dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Eliminazione dell'intervento del cancelliere - Pubblicazione automatica della sentenza - Conseguenze sul dies a quo del termine per l'impugnazione. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679034-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

Ai fini della decorrenza del termine cd. lungo di impugnazione, ex art. 327 c.p.c., la pubblicazione di un provvedimento redatto in modalità digitale, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 164 del 2024, applicabile ratione temporis - il quale ha eliminato la necessità di qualsivoglia intervento da parte del cancelliere, prima consistente nel dare atto del deposito in calce alla sentenza e nell'apporvi la data e la firma -, si perfeziona nel momento in cui il sistema informatico genera, in modo automatico contestualmente alla firma e al deposito telematico da parte del giudice, il numero identificativo del provvedimento, poiché è da tale momento che questo viene inserito nel flusso del fascicolo telematico del giudizio e reso ostensibile alle parti.

Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)