Sez. L, Ordinanza n. 24061 del 27/07/2026 (Rv. 679594-01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Art. 429, comma 1, c.p.c. - Decorrenza del termine lungo per impugnare - Data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Rilevanza - Tardiva registrazione nel sistema informatico - Irrilevanza - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine lungo per impugnare la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, decorre dalla data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza, non rilevando né la sua tardiva registrazione nel sistema informatico, né la sua comunicazione, ove comunque effettuata, adempimento da curare solo nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, con fissazione di apposito termine per il deposito della decisione.
Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)