Sez. 1, Sentenza n. 28308 del 22/04/2026 Cc. (dep. 24/07/2026) Rv. 290322-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, ord. pen. - Presupposti - Disciplina applicabile - Individuazione - Conseguenze.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, i presupposti per l'estinzione della pena pecuniaria di cui all'art. 47, comma 12, ord. pen. vanno individuati con riferimento alla disciplina vigente al momento dell'ammissione alla misura alternativa, sicché, in caso di affidamento concesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, occorre valutare esclusivamente l'esito positivo della prova e le disagiate condizioni economiche dell'interessato, restando irrilevante lo svolgimento di iniziative riparative e risocializzanti.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 78 com. 1 lett. C), Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)