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Sez. 1, Sentenza n. 16658 del 26/03/2015 Cc. (dep. 21/04/2015) Rv. 263327 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo della prova - Estinzione della pena detentiva e pecuniaria - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263327-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, l'estinzione della pena detentiva e, ove il soggetto versi in disagiate condizioni economiche, anche di quella pecuniaria, prevista dall'art. 47, comma dodicesimo, della legge n.354 del 1975, può conseguire, solo ed esclusivamente, all'esito positivo della prova sperimentata dal condannato, e non anche alla mera presentazione dell'istanza, pure quando quest'ultima non sia stata valutata per intervenuta scarcerazione dell'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)