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Sez. L, Sentenza n. 3411 del 07/11/1974 (Rv. 371923 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - INFLUENZA E PERTINENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371923-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - INFLUENZA E PERTINENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento sull'influenza e pertinenza dell'interrogatorio, riservato al giudice di merito, costituisce valutazione di natura meramente discrezionale che non e soggetta a Sindacato di legittimita, quando sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici. (V 2793'71, mass n 353983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)