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Sez. 1, Sentenza n. 2793 del 09/10/1971 (Rv. 353983 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - LIMITI - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEI GIUDICI DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353983-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - AMMISSIBILITA - IN GENERE - LIMITI - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEI GIUDICI DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interrogatorio, come mezzo diretto a provocare la confessione, e sempre ammissibile, salvo che si appalesi dilatorio e defatigatorio in quanto gia efficacemente contrastato dalle risultanze processuali. Il relativo apprezzamento e riservato ai giudici di merito, la cui valutazione, di natura discrezionale non e soggetta a Sindacato di legittimita, quando sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici. (V 1242'69, mass n 339865; 519'69, mass n 338650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)