Sez. 2, Sentenza n. 1240 del 07/04/1975 (Rv. 374709 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - FUNZIONE COMPENSATIVA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - FUNZIONE COMPENSATIVA.*
Quando - come per i frutti non percetti - si verta nell'ipotesi di un danno del quale debba essere determinato l'equivalente pecuniario e, cioe, di un debito da tradurre a posteriori in danaro, il semplice adeguamento della prestazione al valore attuale della moneta non ha funzione riparatrice del pregiudizio derivante dal ritardo. Per soddisfare tale ultima esigenza, deve farsi luogo all'attribuzione degli interessi - aventi carattere compensativo - sull'ammontare della prestazione principale come sopra rivalutata, con decorrenza dalla data in cui si e verificato il fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria. (V 810/67, mass n 326903).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)