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Sez. 1, Sentenza n. 810 del 02/05/1967 (Rv. 326903 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - AUTONOMIA DI TITOLO E FUNZIONE ECONOMICA - ADEGUAMENTO MONETARIO DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA RIVALUTATA.*
Stato
decisa il 1967-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326903-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - AUTONOMIA DI TITOLO E FUNZIONE ECONOMICA - ADEGUAMENTO MONETARIO DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE - RIFERIMENTO ALLA SOMMA RIVALUTATA.*

La prestazione degli interessi, pur essendo accessoria dell'obbligazione principale, ha titolo e funzione economica sua propria, la quale non viene meno per effetto dell'adeguamento monetario dell'obbligazione principale. Perche il risarcimento sia completo, occorre indennizzare il creditore (danneggiato) anche del maggior danno dovuto alla mora, corrispondendogli gli interessi e tenendo conto, anche per questi, dell'avvenuta svalutazione, di modo che gli interessi stessi sono dovuti, non gia con riferimento alla somma originaria, ma con riferimento a quella rivalutata. (Cfr. 609-58, 918-61, 3703-53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)