Sez. 3 - , Ordinanza n. 23415 del 27/07/2022 (Rv. 665606 - 02)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica - Predisposta unilateralmente dal debitore - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la vessatorietà della clausola contenuta in un contratto di assicurazione contro i danni provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici, la quale, a fronte di una riduzione del premio, obbligava l'assicurato a far riparare il veicolo danneggiato presso una carrozzeria convenzionata con l'assicuratore, prevedendo, in caso contrario, un aumento della franchigia dal 10% al 30%).
Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)