Sez. 3 - , Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023 (Rv. 668878 - 02)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica - Predisposta unilateralmente dal debitore - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE - In genere.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere vessatorio della clausola che prevedeva la riduzione del 50% della franchigia per l'assicurato che si fosse rivolto, per la riparazione del veicolo, ad una carrozzeria indicata dalla società assicurativa).
Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)