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Sez. 3 - , Ordinanza n. 3771 del 07/02/2022 (Rv. 663777 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA' E DEI SOCI | Revocatoria fallimentare - Atto di disposizione del socio illimitatamente responsabile - Legittimazione all'azione - Spettanza - Anche al curatore del fallimento della società - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663777-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - FALLIMENTO DELLA SOCIETA' E DEI SOCI

La legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore del fallimento della società, poiché l'effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell'intero ceto creditorio e non dei soli creditori personali di detto socio.

Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 148 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)