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Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 25/01/2013 (Rv. 624924 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI | Distinzione tra i due fallimenti - Funzione - Limiti - Azioni revocatorie contro atti del socio - Curatela del fallimento sociale - Legittimazione attiva - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624924-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI

In ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili (ai sensi dell'art. 147 legge fall.), il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio, in quanto la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza di questi, sicché, tra l'altro, l'accrescimento del patrimonio del socio, in conseguenza dell'accoglimento di azioni revocatorie, produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)