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Sez. 6, Sentenza n. 21964 del 12/05/2016 Cc. (dep. 25/05/2016) Rv. 267068 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267068-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il divieto della "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. per il giudizio di impugnazione opera anche nel procedimento di prevenzione. (In motivazione la Corte ha precisato che tale divieto risulta violato nel caso in cui il contenuto precettivo della decisione di appello comporti, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, un trattamento deteriore rispetto a quello inflitto in primo grado in termini di maggior durata temporale della misura di prevenzione, di inflizione di una misura più restrittiva o di applicazione alla medesima misura di modalità di esecuzione più stringenti, dovendosi, invece, escludere l'operatività del principio allorchè il contenuto precettivo sia identico a quello di primo grado ed il giudice di appello si limiti ad una valutazione più sfavorevole di elementi di fatto non direttamente incidenti sul contenuto finale della decisione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)