Sez. 1 - , Sentenza n. 25907 del 15/01/2021 Cc. (dep. 07/07/2021) Rv. 281447 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Impugnazioni - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello, pur non essendo espressamente richiamato dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, opera anche nel procedimento di prevenzione. (In motivazione la Corte ha precisato che tale divieto opera solo in relazione all'esito del giudizio e risulta violato nel caso in cui il contenuto precettivo della decisione di appello comporti, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, un trattamento deteriore rispetto a quello inflitto in primo grado in termini di maggior durata temporale della misura di prevenzione, di inflizione di una misura più restrittiva o di incremento dei beni assoggettati a confisca).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)