Sez. 2, Sentenza n. 12458 del 21/11/1992 (Rv. 479647 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Distacchi tra le costruzioni - In genere | Art. 32 lett. c) del regolamento del Comune di Copparo - Natura integrativa delle disposizioni in materia di distacchi ex art. 872, secondo comma, cod. civ. - Esclusione.
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Distacchi tra le costruzioni - In genere
L'art. 36 lett. c) del regolamento edilizio del Comune di Copparo non ha natura integrativa delle disposizioni in materia di distacchi fra costruzioni, ai sensi ed agli effetti dell'art. 872, secondo comma, cod. civ., in quanto le prescrizioni in esso contenute circa le distanze da osservarsi per le costruzioni in zona agricola sono dettate non dall'esigenza di regolare i rapporti di vicinato e di evitare le formazioni di intercapedini insalubri fra gli edifici, ma prevalentemente da esigenze di ordine generale di conservazione della destinazione e delle caratteristiche agricole della zona.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)