Sez. 2, Sentenza n. 10775 del 15/12/1994 (Rv. 489237 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. | Distinzione - Criteri - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV.
Il carattere integrativo della disciplina del codice civile delle norme dei regolamenti edilizi comunali e dei piani regolatori (con le conseguenze che ne discendono rispetto alle azioni esperibili nell'ipotesi della loro violazione) deriva dallo scopo della norma regolamentare, in quanto la stessa è integrativa se dettata nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e ss. cod. civ. e tende a completare, rafforzare e armonizzare col pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, mentre non è integrativa se ha come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali le limitazioni del volume, della altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente (nella specie è stato escluso il carattere integrativo della disciplina del codice civile delle norme del P.R.G. di Marino relative alla sottozona E2, esulando da esse qualsiasi tutela dei rapporti intersoggettivi di vicinato, essendo prevalente la finalità della tutela paesaggistica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)