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Sez. 1, Sentenza n. 18651 del 22/09/2005 (Rv. 584061 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Valutazione equitativa - Obbligo del giudice di merito di tenere conto della quantificazione dell'equa soddisfazione operata, in casi simili, dalla Corte europea - Violazione - Accertamento del vizio in sede di legittimità - Conseguenze - Decisione del ricorso nel merito - Ammissibilità - Presupposto.
Stato
decisa il 2005-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584061-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, qualora il giudice del merito non si sia attenuto ai criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, la violazione dell'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione, la quale, ove accolga la censura, può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., se il ricorrente si dolga del mancato riconoscimento per ogni anno di ritardo di un importo che abbia quantificato in misura conforme al limite minimo indicato dalla Corte europea.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)