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Sez. U, Sentenza n. 835 del 11/02/1982 (Rv. 418659 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MISURA INFERIORE A QUELLA PRESCRITTA DALLA NORMATIVA DISCIPLINANTE LA CESSIONE - NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE - RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER CULPA IN CONTRAHENDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418659-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MISURA INFERIORE A QUELLA PRESCRITTA DALLA NORMATIVA DISCIPLINANTE LA CESSIONE - NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CESSIONE - RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER CULPA IN CONTRAHENDO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al contratto di cessione in proprietà di alloggio economico e popolare, il quale sia affetto da nullità, per avere l'amministrazione cedente determinato il prezzo in misura inferiore a quella prescritta dalle norme di legge disciplinati la cessione medesima (nella specie, d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962 n. 231), non è configurabile una responsabilità di detta amministrazione per colpa "in contrahendo", atteso che la suddetta causa d'Invalidità, ancorché nota ad essa e taciuta al cessionario, deriva da Disposizioni di legge. Da ritenersi nota, per presunzione assoluta, alla generalità dei soggetti sottoposti all'ordinamento giuridico, nonché, in relazione alle prescritte comunicazioni da parte dell'amministrazione, correlata all'autonomo atto con cui il detto cessionario ha liberamente aderito alla stipulazione del contratto per quel prezzo inferiore. (V 2325/72, mass n 359693).*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)